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Formazione sicurezza lavoratori

La formazione per la sicurezza dei lavoratori

Cosa si intende per “formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro”?

Secondo quanto disposto dalla normativa attuale (D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.11 il Datore di Lavoro ha l’obbligo di assicurare a ciascun lavoratore una formazione ed un’informazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. La formazione da erogare a ciascun lavoratore è costituita da una parte generale e da una parte specifica.

La formazione generale è comune per contenuti e durata a tutte le tipologie di attività, ed attraverso questa vengono trasmessi i concetti principali e delineato l’impianto normativo vigente.

Per quanto riguarda la formazione specifica, questa deve essere mirata all’analisi dei rischi specifici aziendali. La durata della formazione specifica è variabile in relazione alla classificazione sotto riportata.

Entro quanto tempo formare il personale neoassunto?

Il percorso formativo (parte generale + specifica) deve essere completato entro 60 giorni dall’assunzione.

La formazione deve essere aggiornata?

La parte generale non ha scadenza, mentre per la parte specifica è previsto un aggiornamento quinquennale della durata di 6 ore.

Formazione generale

Mai formati o neo assunti
Rischio basso Rischio medio Rischio alto Aggiornamento
DURATA 4 ore 4 ore 4 ore Non previsto

Formazione specifica

Tutti i lavoratori
Rischio basso Rischio medio Rischio alto Aggiornamento
DURATA 4 ore 8 ore 12 ore 6 ore ogni 5 anni

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