Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.64 del 06 luglio 2020

Con riferimento al contenuto dell’Ordinanza della Regione del Veneto nr. 64 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”, segnaliamo alle Aziende come la stessa vada ad introdurre norme comportamentali importanti per i cittadini nonché per i Datori di Lavoro situati all’interno della Regione del Veneto.

Considerato lo scopo prettamente informativo dalla presente comunicazione, ci limitiamo in questa sede a riportare un riassunto dei contenuti rilevanti dell’Ordinanza.


In conclusione ricordiamo che presupposto essenziale per lo svolgimento dell’attività risulta essere il rispetto dei contenuti previsti dal Protocollo varato il 14 Marzo, ed aggiornato il 24 Aprile, nonché la presenza di Procedure scritte al fine dell’attuazione di quanto riportato dal Protocollo stesso. La mancanza di tale presupposto espone il Datore di Lavoro a sanzione, oltre ad esporre la popolazione lavorativa ad un evidente
maggiore rischio di contagio.

Ordinanza Regione del Veneto nr. 64

1.Obbligo di isolamento fiduciario

E’ stabilito, come misura regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto legge n. 19 del 2020, l’isolamento fiduciario per 14 giorni, nei seguenti casi:
1) in caso di contatto a rischio, con soggetto risultato positivo al tampone, l’isolamento deve protrarsi per 14 giorni dall’ultimo contatto a rischio. L’isolamento dovrà proseguire in caso dell’accertamento di positività;
2) ingresso o rientro in Veneto dai paesi diversi da quelli di cui all’allegato 1) (vedi infra), determina l’obbligo di isolamento fiduciario; l’isolamento ha durata di 14 giorni dall’ingresso in Veneto;
3) compresenza di sintomi di infezione respiratoria e temperatura superiore a 37,5 gradi centigradi; il soggetto è obbligato a contattare il medico curante rimanendo in autoisolamento;

2. Isolamento in strutture extrabitative
L’Azienda Ulss che adotta il provvedimento di collocazione in isolamento può disporre l’effettuazione dell’isolamento presso strutture alternative, individuate dall’Azienda medesima, con oneri a carico dell’interessato;

3. Obblighi per chi fa ingresso o rientra dall’estero per le sole esigenze lavorative
Sono obbligatoriamente sottoposti a test di screening con tampone rino-faringeo per la ricerca di SARS-CoV-2 tutti i soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto dopo un viaggio in un paese diverso da quelli di cui all’allegato 1 per comprovati motivi di lavoro. Per tali soggetti si effettua un primo tampone rino-faringeo all’arrivo in Veneto e un secondo tampone a distanza di 5-7 giorni se il primo risulta negativo.

Il Datore di Lavoro provvede ad assolvere all’obbligo di cui sopra contattando l’Azienda Ulss di riferimento e riammette, temporaneamente, il lavoratore se il primo tampone è negativo, fermo l’obbligo per il lavoratore di rispettare tutte le prescrizioni relative all’ambiente di lavoro con obbligo in ogni caso dell’utilizzo della mascherina chirurgica.
Il lavoratore potrà essere definitivamente riammesso senza obbligo di mascherina, solo dopo l’esito negativo del secondo tampone.
E’ vietata l’utilizzazione da parte del datore di lavoro della prestazione del lavoratore di cui il datore abbia conoscenza dell’obbligo di isolamento fiduciario;

4. Obbligo di denuncia e segnalazione
E’ fatto obbligo per le direzioni generali delle Aziende Ulss, e per ogni altro organo accertatore delle infrazioni di cui all’articolo 1, 2 e 3 della presente ordinanza, di presentare denuncia all’autorità giudiziaria.

5. Rifiuto di ricovero
I servizi delle strutture ospedaliere e sanitarie che accertino il rifiuto di ricovero opposto da soggetti risultati positivi al tampone segnalano immediatamente agli organi di polizia giudiziaria il nominativo del soggetto
stesso ai fini dell’esercizio dei relativi poteri di prevenzione e repressione di eventuali ipotesi di reato.

6. Sanzioni Nel caso di violazione dell’articolo 1 e 2 della presente ordinanza, anche per effetto di un’uscita dal luogo dell’isolamento, si applica la sanzione pecuniaria fissa di euro 1.000. In caso di violazione dell’articolo 3, si applica a carico del Datore di Lavoro la sanzione di euro 1.000 per ciascun lavoratore dell’azienda.

7. Disposizioni finali Le disposizioni di cui alla presente ordinanza hanno effetto dal 7 luglio 2020 al 31 luglio 2020; le disposizioni potranno essere modificare alla luce della situazione epidemiologica.

Allegato 1

1.Austria
2.Belgio
3.Bulgaria
4.Svizzera
5.Cipro
6.Repubblica Ceca
7.Germania
8.Danimarca
9.Estonia
10.Grecia
11.Spagna
12.Finlandia
13.Francia
14.Croazia
15.Ungheria
16.Irlanda
17.Islanda
18.Italia
19.Liechtenstein
20.Lituania
21.Lussemburgo
22.Lettonia
23.Malta
24.Paesi Bassi
25.Norvegia
26.Polonia
27.Portogallo
28.Romania
29.Svezia
30.Slovenia
31.Slovacchia
32.Regno Unito e Irlanda del Nord
33.Andorra
34.Principato di Monaco
35.Repubblica di San Marino
36.Stato della Città del Vaticano

Restiamo a disposizione per chiarimenti.

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