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Nuovi limiti per l’esposizione ad agenti chimici, cancerogeni o mutageni e tossici per la riproduzione

Il D.Lgs. 135/2024 entrato in vigore lo scorso 11 ottobre 2024, verte sulle normativa contenuta nella Direttiva (UE) 2022/431 a proposito delle sostanze tossiche per la riproduzione umana. Viene inoltre introdotto l’allegato XLIII-bis, che riporta valori limite biologici per agenti pericolosi, misurabili attraverso l’analisi della concentrazione degli agenti all’interno del corpo del lavoratore e un abbassamento del limite di esposizione per le lavoratrici in età fertile.
Questo nuovo Decreto rafforza e aggiorna la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle esposizioni a sostanze cancerogene, mutageni e tossiche per la riproduzione.

 

Sostanze tossiche per la riproduzione (Reprotossiche)

Vengono apportate delle modifiche al D.Lgs. 81/2008, introducendo nuove categorie di agenti pericolosi come la definizione di “sostanza tossica per la riproduzione”, divisa in categoria 1A o 1B e categoria 2, secondo il Regolamento (CE) 1272/2008.

Le sostanze reprotossiche sono quelle sostanze che possono alterare le funzionalità del sistema riproduttivo umano e influenzare negativamente la salute del feto.

Devono essere etichettate con avvertenze specifiche riguardanti i rischi per la fertilità e lo sviluppo del feto. Il codice di pericolo è H360 (o con descrizione “Può nuocere alla fertilità o al feto”) per le categorie 1A e 1B.

Per la categoria 2 il codice di pericolo è H361 (o con descrizione “Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto”).

Valori limite di esposizione professionale

I nuovi lavori limite dividono le sostanze in due casistiche: sostanze “prive di soglia”, quelle per le quali non è previsto un livello di esposizione sicuro e sostanze “con valore soglia”, quelle per le quali esistono dei definiti limiti di esposizione che garantiscono la salute dei lavoratori.

Sostanze di categoria 1

Divise in 1A per le quali ci sono prove sufficienti di effetti avversi sulla riproduzione umana, e 1B per le quali esistono indicazioni sul fatto che possano causare effetti avversi sulla riproduzioni, ma senza prove evidenti. In questa categoria le sostanze sono “prive di soglia”.

Sostanze di categoria 2

Per queste sostanze non esistono prove sufficienti per poterle classificarle in categoria 1. In questa categoria le sostanze sono “con soglia”

 

Nuovi obblighi per il DL

Con l’avvento di questo nuovo decreto il Datore di Lavoro sarà sottoposto a nuovi obblighi come aggiornare la Valutazione dei rischi, tenendo conto dei nuovi valori limite, formare ed informare tutti i lavoratori sui rischi presenti in azienda, sottoporre questi ultimi a sorveglianza sanitaria. Infine è necessario che il Datore di Lavoro conservi il registro delle esposizioni e le cartelle sanitarie dei lavoratori per almeno 5 anni.

 

Obblighi per le aziende

Il D.Lgs. 135/2024 obbliga le aziende a revisionare la valutazione e la gestione delle sostanze chimiche. Si predilige la sostituzione di tali sostanze nel caso ne venisse rilevata la presenza, o nel caso in cui non si potesse procedere con la sostituzione, adottare un sistema chiuso per ridurre al minimo il rischio.

 

Sostanze reprotossiche più comuni

Tra queste risultano i metalli pesanti come piombo o cadmio, alcune sostanze volatili e composti presenti in pesticidi e solventi industriali.