D.LGS 101/2020: RADON E LUOGHI DI LAVORO – NUOVE DISPOSIZIONI

Il Radon è un gas nobile radioattivo di origine naturale. È incolore, inodore e insapore, il che lo rende impercepibile ai nostri sensi e di conseguenza risulta difficile da individuare e quantificarne la presenza. Deriva dal decadimento radioattivo dell’uranio, elemento presente in tutte le rocce della crosta terrestre, ne consegue che le principali sorgenti del radon siano: il suolo, materiali da costruzione e l’acqua.

L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato il Radon come Agente Cancerogeno di GRUPPO 1 ossia come cancerogeno certo per l’uomo. Infatti, viene considerato la principale causa di tumore polmonare dopo il fumo di tabacco. Essendo estremamente volatile tende a risalire in superficie e, mentre nell’atmosfera si diluisce rapidamente, quando penetra negli spazi chiusi tende ad accumularsi raggiungendo concentrazioni dannose per la salute.

Con l’emanazione del nuovo Decreto Legislativo n. 101/2020 viene attuata la Direttiva 2013/59/EURATOM e al Titolo IV “Sorgenti Naturali di Radiazioni Ionizzanti” viene trattata l’esposizione al Radon sia nelle abitazioni che nei luoghi di lavoro. Ne consegue l’abrogazione della precedente normativa di riferimento quale anche il D.lgs. 230/95 e D.lgs. 241/2000 (art. 243 D.lgs. 101/2020).

In particolare, il Decreto stabilisce come valore limite di riferimento nei luoghi di lavoro: 300 Bq m3 di concentrazione media annua di radon. I luoghi di lavoro a cui si applicano le disposizioni risultano:

  1. Luoghi di lavoro sotterranei
  2. Luoghi di lavoro sotterranei o al piano terra localizzati in aree prioritarie (art. 11)
  3. Specifici luoghi di lavoro individuati nel Piano Nazionale d’ Azione per il Radon (art.10)
  4. Stabilimenti termali

Nei suddetti luoghi l’esercente ha l’obbligo di eseguire le misurazioni della concentrazione annua di radon in aria entro 2 anni, le misure saranno eseguite da servizi di dosimetria riconosciuti secondo le modalità definite all’Allegato II del medesimo decreto.

Di seguito uno schema riassuntivo dell’articolo 17 in merito alle azioni da intraprendere a seconda dei risultati ottenuti dalla misurazione:

Schema riassuntivo art. 17 D.lgs. 101/2020

Risulta necessario adempiere agli obblighi previsti nel nuovo D.lgs. 101/2020 in quanto al Titolo XVI viene trattato l’apparato sanzionatorio previsto in caso di inosservanza delle disposizioni stabilite, lo stesso tratta sia degli illeciti penali (Capo 1) sia degli illeciti amministrativi (Capo II).

Al seguente Link è possibile consultare il D.lgs. 101/2020.