
Il Preposto per la sicurezza
L’art. 2 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 81/08 definisce Preposto quella persona che all’interno dell’organico aziendale e in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici sovrintende all’attività lavorativa, svolgendo le funzioni proprie di “capo”.
Il Preposto garantisce l’attuazione delle direttive ricevute da Dirigenti o Datore di Lavoro e controlla che il lavoratore metta in pratica le disposizioni in materia di salute e sicurezza, segnala al Datore di Lavoro ogni situazione pericolosa, come l’inosservanza delle regole da parte dei lavoratori o il malfunzionamento di attrezzature e macchinari e in caso di pericolo non può richiedere ai lavoratori la ripresa dell’attività.
Formazione Preposto
Ai sensi dell’art. 37 del T.U. il Preposto deve essere nominato dal Datore di Lavoro e ricevere idonea formazione periodica per continuare a ricoprire tale ruolo. La Legge 215/2021 ha successivamente introdotto delle modifiche al D.Lgs. 81/08 riguardanti la formazione, che entreranno di fatto in vigore quando il nuovo Accordo Stato Regioni verrà pubblicato (alla data di pubblicazione del presente articolo, l’Accordo in vigore è quello del 21/12/2011).
La formazione ha una durata di 8 ore con aggiornamento periodico di 6 ore, ed è aggiuntiva rispetto alla formazione generale e specifica.
Ad oggi la formazione può essere svolta in modalità e-learning per le prime 4 ore e successivamente integrata in presenza con le restanti 4.
Preposto di fatto
Il Preposto di fatto è il lavoratore che concretamente esercita il potere e le responsabilità del Preposto, pur non avendo ricevuto formalmente la nomina. Molto importante è il riconoscimento di questa figura da parte dei colleghi che dovranno rispettare e mettere in pratica le direttive da lui impartite.
Anche non ricevendo nomina è responsabile degli infortuni che si verificano in azienda a causa di una cattiva condotta.
Tale figura trova veridicità secondo quanto scritto all’art. 299 del D.Lgs. 81/08.
Sanzioni
Il Preposto ha responsabilità civile e penale. L’art. 56 del D.Lgs. 81/08 riporta le sanzioni impartite al Preposto nel caso di inottemperanza degli obblighi a suo carico che possono essere:
- arresto da uno a due mesi;
- sanzioni pecuniarie che possono andare da € 284,77 a € 1.708,61.