La prevenzione incendi è un’attività di interesse pubblico di primaria importanza per garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone, la tutela dei beni e dell’ambiente.
Consiste nell’attuare tutti quei provvedimenti atti a limitare la generazione di un incendio. Alcune fra le misure di prevenzione sono la realizzazione di impianti elettrici, di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche secondo le normative di settore: la manutenzione degli impianti tecnologici, il rispetto dei divieti e della condizione di esercizio, ecc.
Gli obblighi del Datore di Lavoro in merito al rischio incendio sono diversi e fondamentali per garantire la sicurezza in azienda. Tra questi vi sono:
– Effettuare la valutazione del rischio antincendio; a seconda della classificazione del rischio (basso o non basso), progettare e realizzare le necessarie misure di sicurezza antincendio;
– Assicurare la manutenzione regolare e il controllo periodico delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio. Inoltre, deve provvedere all’istituzione (e relativo aggiornamento) del “registro antincendio”;
– Verificare la necessità di elaborare un Piano di Emergenza.
L’allegato 1 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e le suddivide in 3 categorie (A,B,C).
Tutte le attività ricomprese nell’allegato 1 sono tenute alla presentazione della “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” (SCIA), corredata dalla documentazione necessaria.
Le attività appartenenti al gruppo C sono inoltre obbligate all’ottenimento del “Certificato di Prevenzione Incendi” (CPI) rilasciato dai Vigili del Fuoco che attesta il rispetto, da parte della struttura, dei requisiti antincendio previsti dalla normativa